Il giardino condominiale

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Il giardino del condominio è spesso un punto dolente per i regolamenti e la sua fruizione da parte degli inquilini, perché non sempre è ben chiara la sua natura, anche in relazione alle spese di manutenzione. Per prima cosa va ricordato che il giardino non è il cortile, e che quindi gli oneri per i condomini sono diversi rispetto a questi.I giardini, infatti, non sono per legge previsti come spazi comuni a tutti i condomini, in mancanza di espresso riferimento. Così, a meno che non si decida diversamente (nel regolamento di acquisto oppure negli atti d’acquisto singoli degli appartamenti) il giardino spetta ha chi ne ha la disponibilità e a cui è quindi attribuito come pertinenza della proprietà. Se il giardino invece è considerato spazio comune, allora il suo uso deve essere garantito a tutti; i condomini possono farne utilizzo, basta che non ne alterino la destinazione né impediscano l’accesso agli altri condomini. In genere, i giardini sono di proprietà esclusiva quando sono adiacenti agli appartamenti situati a pian terreno o rialzato; in questo caso, le spese di manutenzione sono interamente a carico dei condomini proprietari. Se invece il giardino è in comune, tutti i condomini sono tenuti alle spese di riparazione e manutenzione, anche se sono titolari di unità abitative che non vi si affacciano. Il giardino infatti è ornamentale, abbellisce l’ambiente, decora i palazzi e, in genere, permette di rivalutare tutti i singoli appartamenti, motivo per cui ogni inquilino deve contribuire relativamente ai suoi millesimi. Ci sono comunque accordi condominiali che possono esonerare alcune persone dal pagamento della manutenzione (ad esempio negozianti o titolari di magazzini). Alle spese partecipano invece anche i proprietari di box, perfino se sono posizionati sotto al piano di calpestio. In caso di locazione, le spese devono essere poste a carico dell’inquilino, a parte la manutenzione straordinaria o il cambiamento di destinazione.